La cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ad opera del D.L. Semplificazioni
di Mario Vacca, Parma 18 settembre 2020 – L’ultimo comma dell’articolo 2490 del Codice Civile dispone che qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio d’esercizio in fase di liquidazione, la società è cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese con provvedimento dal Conservatore del Registro delle imprese con gli effetti previsti dall’articolo 2495. L’articolo fa riferimento soltanto alle società già in liquidazione.
Il legislatore nel tramite dell’art. 40 del DL 76/2020 (c.d. DL “Semplificazioni”), convertito in legge 120/2020, interviene sulle procedure di cancellazione dal Registro delle imprese per assicurare che lo stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio.
Al comma 1 dell’articolo si stabilisce che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio riguardante iscrizioni o cancellazioni conseguenti alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro delle imprese, è disposto con indicazione del Conservatore.
Per quanto concerne le società di persone è fissato che il Conservatore verifichi, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate-Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da depennare non rientrino beni immobili. Diversamente andrà sospeso il procedimento rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 247/2004.
Per le società di capitale dispone che, ai sensi dell’art. 2490 comma 6 c.c., qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di liquidazione, la società è cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.
Il comma 2 estende l’intervento d’ufficio del Conservatore ad ipotesi in cui le società, pur non formalmente in liquidazione, siano di fatto non più operative, secondo indicatori oggettivi, che non richiedono l’esercizio di alcuna discrezionalità, pertanto ritiene che sia causa di “scioglimento” senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio “per cinque anni consecutivi” o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività o l’omissione si verifichino in concomitanza con almeno una delle seguenti circostanze:
• il permanere dell’iscrizione nel Registro delle imprese del capitale sociale in lire;
• l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro stesso a quelle del libro soci, limitatamente alle srl e alle società consortili a responsabilità limitata.
Il comma 3 definisce le procedure specificando che il Conservatore iscriva d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e comunichi l’avvenuta iscrizione agli amministratori risultanti dal Registro, i quali avranno sessanta giorni per presentare una motivata domanda di prosecuzione dell’attività che il Conservatore potrà o meno considerare, revocando il provvedimento o, in caso contrario, verificata l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvedendo con propria determinazione alla cancellazione della società dal Registro.
_____________________
Chi è Mario Vacca
Contatto Personale: mvacca@capri.it
I più commentati