Magari fosse davvero così. Se un prodotto viene autorizzato dall’EFSA, questo può circolare liberamente nel territorio dell’Unione Europea e non se ne può vietare l’import.
Pertanto, il riferimento al divieto di importazione di cui all’art. 2 deve essere inteso in riferimento ai Paesi non appartenenti all’ordinamento comunitario.
La clausola di mutuo riconoscimento, prevista dall’articolo 6 della bozza, esclude, infatti, dal campo di applicazione della legge i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea, in Turchia, o in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Insomma, i misteri della “sovranità alimentare”…
Immagine: Di World Economic Forum – File:The Meat Revolution Mark Post.webm (7:48), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65595200
(*) Autore – prof. Daniele Trabucco.
Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Professore universitario a contratto in Diritto Internazionale e Diritto Pubblico Comparato e Diritti Umani presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento Universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico e titolare di Master universitario di I livello in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria. Già docente nel Master Executive di II livello in «Diritto, Deontologia e Politiche sanitarie» organizzato dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Socio ordinario ARDEF (Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali nazionali ed europei) e socio SISI (Società italiana di Storia Internazionale). Vice-Referente di UNIDOLOMITI (settore Università ed Alta Formazione) del Centro Consorzi di Belluno.