La risoluzione alle problematiche debitorie di famiglie e piccole imprese

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Modifiche  necessarie per fronteggiare i temuti effetti del contesto emergenziale sugli andamenti delle famiglie, delle imprese e dell’economia in generale.  

Cosi, a fronte del rinvio di svariate norme, altre sono state accelerate anche con il mezzo del Decreto Ristori che ha anticipato l’entrata in vigore di alcune novità del Codice per aiutare famiglie ed imprenditori in crisi al fine di superare situazioni debitorie insostenibili, e cosi:

  • le procedure per rientrare dai debiti diventano più accessibili ed efficaci;
  • viene introdotto il “sovraindebitamento familiare”;
  • viene ammessa la domanda del debitore incapiente;
  • viene sanzionato il creditore che aggrava la situazione di indebitamento.

Le norme sono volte a facilitare l’accesso alle procedure di gestione del debito previste dalla legge ed hanno l’obiettivo di intervenire in un momento  delicato come quello generato dalla pandemia da Coronavirus e si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. 

La Camera Arbitrale di Milano ha elaborato una panoramica molto dettagliata delle nuove norme in tema di sovraindebitamento alla quale possono accedere:

  • il consumatore: ricordiamo che il Decreto Ristori ha incluso nella definizione di consumatore anche il socio di una società di persone, purché il suo sovra-indebitamento riguardi solo debiti personali;
  • l’imprenditore agricolo;
  • la cd. start-up innovativa;
  • l’ex imprenditore;
  • lo studio professionale;
  • tutte le altre (piccole) imprese non fallibili (che, cioè, stanno sotto la cd. “soglia fallimentare”).

La nuova legge amplia la platea dei beneficiari introducendo per la prima volta il “debito familiare” con il fine di evitare inutili duplicazioni di adempimenti procedurali ed anche di ridurre i costi che evidentemente verranno suddivisi tra i vari soggetti  in proporzione ai rispettivi debiti:

  • è prevista la possibilità che i membri di un unico contesto familiare se conviventi, o quando la situazione di crisi ha un’origine comune, presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento,;
  • si considerano familiari i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile ed i  conviventi di fatto.

Il legislatore ha previsto alcune condizioni soggettive per accedere all’accordo di composizione,  ovvero,  il debitore-imprenditore non deve aver commesso atti  diretti a frodare le ragioni dei creditori e deve essere  meritevole, cioè non deve avere determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

La Conversione del Decreto ha previsto che la persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità neppure in prospettiva futura possa comunque liberarsi dal debito attraverso l’esdebitazione (si parla di debitore incapiente) purchè:

  • risulti meritevole;
  • venga fatto l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni qualora sopravvengano utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori per almeno il 10%.

A fonte di tali agevolazione sono previste altrettante sanzioni, in particolar modo per gli “operatori del credito” che lo concedono senza avere verificato il merito creditizio del richiedente, e quindi che avrebbero colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento;  pertanto  non potranno:

  • presentare osservazioni al piano;
  • presentare reclami verso l’omologazione;
  • far valere cause di inammissibilità a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

La procedura funziona seguendo alcuni passaggi:

  1. il debitore presenta una proposta per il rientro del debito o per la liquidazione del  patrimonio;
  2. il gestore della crisi, nominato dall’OCC analizza la situazione debitoria attestandola in una relazione;
  3. il Tribunale, su istanza del debitore, può omologare la proposta oppure  rigettare l’istanza;

L’importanza delle novità sopraggiunte con il Decreto Ristori riguarda il potere sostitutivo del giudice che, anche laddove l’amministrazione finanziaria (lo Stato) non aderisse all’accordo, il piano presentato potrà essere omologato quando l’adesione sia decisiva ai fini della maggioranza e la proposta risulti comunque più conveniente per il fisco rispetto all’alternativa liquidatoria.

Le domande per comporre le crisi presso la Camera Arbitrale possono essere:

  • gli accordi di ristrutturazione del piccolo imprenditore o ex-imprenditore, in questo caso  la proposta di accordo deve esser accettata dalla maggioranza dei  creditori;
  • piani del consumatore in cui la proposta viene presentata dal debitore-consumatore (non deve essere un professionista) e non c’è bisogno del benestare dei creditori per essere omologata dal giudice;
  • liquidazioni del patrimonio quando un liquidatore nominato dal giudice destina ai creditori le  disponibilità e i beni del debitore, al netto di quelli essenziali per vivere.

Le tempistiche per addivenire all’omologa di un accordo  variano da provincia a provincia ma in media occorre circa un anno. Nella procedura di piano del consumatore è inibito, a tutti i creditori con causa o titolo anteriore alla data di omologa, l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali e di azioni cautelari (anche diverse dai sequestri conservativi), nonché l’acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

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