Colpo di coda di fine anno per i contributi Covid

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il Decreto 73/2001 “Sostegni-Bis” ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attivita’ d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, opzionando diverse scelte – alternative fra loro – rispetto ai decreti precedenti  ed in particolar modo un contributo perequativo ovvero teso a ripartire più equamente il beneficio.

Ci avviamo verso la fine dell’anno e si attende quindi   il testo definitivo del decreto ministeriale che fisserà  i criteri per l’accesso al contributo perequativo e le aliquote finali per determinare l’assegno spettante per le imprese che hanno scelto di chiedere il cosiddetto contributo a fondo perduto perequativo, in alternativa ai ristori basati sulla perdita di fatturato.

Secondo le anticipazioni, i paletti riguarderanno le imprese attive al 26 maggio 2021 che dimostreranno un peggioramento del risultato economico 2020 rispetto al 2021 superiore al 30%.

I criteri per determinare l’ammontare del contributo,  che non può superare i 150mila euro per soggetto, partono dal calcolo circa la differenza di utile fra il 2019 e il 2020, per poi sottrare al risultato l’ammontare dei contributi a fondo perduto già incassati in base ai diversi decreti Ristori e Sostegni che si sono succeduti durante l’emergenza Covid, ed infine si applica un’aliquota che cambia a seconda delle dimensioni di fatturato, ovvero: 

  • Per ricavi fino a 100mila euro: il 30% della differenza fra l’utile 2019 e quello del 2020,
  • Per ricavi fra 100 e 400mila euro: 20%,
  • Per ricavi fra 400mila e 1 milione di euro: 15%,
  • Per ricavi fra 1 e 5 milioni di euro: 10%,
  • Per ricavi fra 5 e 10 milioni di euro: 5%.

L’eventuale risultato di una somma superiore ai contributi già ricevuti durante l’emergenza comporterà la non spettanza di quest’ultimo contributo. 

Accertata la possibilità di ottenere il ristoro, occorrerà presentare specifica domanda all’Agenzia delle Entrate, (in base a una procedura che verrà dettagliata con apposito provvedimento), a condizione che sia stata presentata la dichiarazione dei redditi 2020 entro il 30 settembre 2021 e che le precedenti siano tutte regolarmente depositate. 

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