I nuovi criteri della Composizione negoziata della crisi

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 la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresaLa procedura viene avviata su istanza dell’imprenditore, prevede la nomina di un esperto, con il compito di affiancare l’imprenditore nell’intero percorso di negoziazione e non richiede il ricorso al tribunale: le trattative avvengono, infatti, riservatamente e autonomamente, tra imprenditore e parti interessate con l’ausilio dell’esperto. L’attivazione del percorso per la composizione negoziata prevede anche un pacchetto di incentivi e agevolazioni.

Il legislatore ha voluto a disposizione delle imprese, ed in modo particolare le piccole imprese, alcuni strumenti adatti a scongiurare che  una crisi potenzialmente “transitoria” si trasformi in un  irreversibile dissesto. In presenza di una proroga di due anni all’entrata in vigore delle procedure di allerta, (introdotta dall’art. 12 del CCII), il decreto permette agli organi di controllo delle imprese in temporanea difficoltà di innescare percorsi alternativi di risanamento virtuosi.

Le Camere di Commercio metteranno a disposizione sui siti istituzionali una piattaforma per presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata che andrà fatta dall’imprenditore;  Sulla piattaforma saranno disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese e le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento ed un test di autodiagnosi atto alla verifica della ragionevole perseguibilità dell’attività imprenditoriale.

Il 13 ottobre scorso il Senato ha approvato il maxi-emendamento del Governo che va a rimpiazzare il disegno di legge di conversione della crisi d’impresa. Alcune novità riguardano l’articolo 3, che prevede – appunto – l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale per l’accesso alla composizione negoziata della crisi e determina i criteri per l’individuazione dell’esperto incaricato nel  guidare l’impresa fuori dalla crisi, mediando anche con i creditori

L’identikit dell’esperto prevede che  viene nominato dalla Camera di commercio competente; può essere un commercialista, un avvocato, o un consulente del lavoro ed è  un operatore professionale imparziale e indipendente che opererà  con la  massima riservatezza, potendo richiedere all’imprenditore ed ai creditori le informazioni utili o necessarie e avvalersi di esperti e di un revisore; affiancherà l’imprenditore valutando con i suoi advisors e con gli organi di controllo se le prospettive di risanamento sono concrete; riveste una funzione di vera e propria mediazione e garanzia per le parti, agevolando le trattative coi creditori e prospettando le possibili strategie di intervento, con una funzione di evidente ausilio

L’imprenditore che si avvarrà di questo strumento godrà di una tutela nei confronti dei creditori (non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati e non potranno avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari) e fruisce di meccanismi premiali con sanzioni e interessi ridotti in caso di debiti tributari, il tutto a partire dal deposito dell’incarico conferito all’esperto. 

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