“Dentro la Costituzione” – Perché il MES è un problema?

0
295

Il Parlamento italiano approverà o no la legge ordinaria dello Stato di autorizzazione alla ratifica?

Al di là delle dichiarazioni dei diversi esponenti politici, al momento solo la Lega di Matteo Salvini ha assunto una posizione chiara di contrarietà.

Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, On. Giorgia Meloni, ha dichiarato che questo strumento, il quale nasce con un preciso Trattato internazionale intergovernativo al di fuori dell’ordinamento dell’Unione Europea anche se funzionale a garantire la stabilità finanziaria dei Paesi dell’eurozona, non rientra nell’interesse nazionale (lo era, allora, nel 2012?).

Ovviamente le pressioni non mancano: la ratifica del Mes, che richiede il via libera di tutti i Parlamenti (manca ad oggi solo l’Italia), accentua la deriva centrifuga di un controllo esterno, accanto a quello comunitario già esistente, sui nostri conti pubblici sia pure ancorato, nel caso di specie, alla stabilizzazione finanziaria dell’aerea euro.

Va, comunque, precisato che il Mes il nostro Paese lo ha già ratificato, con il voto favorevole dell’allora Popolo delle Libertà (solo la Lega contraria), e che quello di cui si parla concerne le modifiche apportate al Trattato originario nel gennaio 2021. Ora, è vero che l’eventuale ratifica, a seguito dell’approvazione della legge di autorizzazione, non comporta alcun automatismo nell’utilizzo dell’ex fondo Salva/Stati, ma è evidente che una richiesta di aiuto certifica che il Paese non è più in grado di finanziarsi sul mercato.

Del resto, visto l’elevato debito pubblico italiano anche se in leggero calo (le stime per dicembre 2023 lo danno tra i 2839 ed i 2875 miliardi di euro), è preclusa, in caso di necessità, la possibilità di ricorrere alla cosiddetta “linea precauzionale” (spettante agli Stati che rientrano nei parametri di Maastricht). In altri termini, l’Italia potrebbe accedere solo alla “linea rafforzata” che impone precisi e determinati aggiustamenti finanziari. Ci troviamo, quindi, davanti ad un fondo il cui accesso richiede condizionalità e una valutazione del credito al di fuori di qualunque dialettica rappresentativa. Infatti, solo il Direttore generale del Mes è, ai sensi dell’art. 7 del Trattato modificato, responsabile nei confronti del Mes medesimo.

Cui prodest?

(*) Autore – prof. Daniele Trabucco.

Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Professore universitario a contratto in Diritto Internazionale e Diritto Pubblico Comparato e Diritti Umani presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento Universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico e titolare di Master universitario di I livello in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria. Già docente nel Master Executive di II livello in «Diritto, Deontologia e Politiche sanitarie» organizzato dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Socio ordinario ARDEF (Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali nazionali ed europei) e socio SISI (Società italiana di Storia Internazionale). Vice-Referente di UNIDOLOMITI (settore Università ed Alta Formazione) del Centro Consorzi di Belluno.

Sito web personale

www.danieletrabucco.it

Google search engine