La società di capitali e l’incompatibilità del ruolo dell’amministratore con quello di collaboratore dipendente in capo alla stessa persona

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Al riguardo viene in aiuto la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 36362 depositata lo scorso 23 novembre sancisce l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica amministratore unico della stessa, in quanto  l’attribuzione dei poteri di rappresentanza dell’azienda, di direzione e di controllo rende impossibile quella differenziazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte funzioni, che è necessaria affinché  sia riconducibile l’elemento base del rapporto di lavoro identificato nella subordinazione. 

Vi è da evidenziare che in precedenza, (cfr., Cass. sent. 11/11/1993, n. 11119) la  Corte di Cassazione ha affermato che la qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della stessa, soltanto laddove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l’assoggettamento ad un effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare. 

Inoltre, con le sentenze  n. 4586 del 19/05/1987, e n. 11161 del 28/04/2021, gli ermellini hanno precisato che la qualità di socio, anche maggioritario, di una società di capitali, non è di per sé di ostacolo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra socio e società, qualora possa in concreto ravvisarsi il vincolo di subordinazione, almeno potenziale, tra il socio medesimo e l’organo societario preposto all’amministrazione; tale vincolo deve essere escluso soltanto nelle ipotesi di amministratore unico, di presidente del consiglio di amministrazione o nel caso di  società di capitali a socio unico. 

Dunque, applicando tali principi con la  sentenza appena depositata, i giudici hanno osservato che “in ragione dell’incarico di amministratore  vada esclusa la possibilità di svolgere un’attività di lavoro subordinato in favore della società stessa”.

In tema di imposte sui redditi quindi rimane indeducibile dal reddito il costo da lavoro dipendente sostenuto nei confronti del soggetto che al contempo è anche amministratore della stessa.

Mario Vacca

Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale  ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori ed all’attenzione per l’armonizzazione fiscale tra le diverse realtà ed al rischio d’impresa.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.Il mio impegno è lavorare sodo ma, con etica, lealtà ed armonia.  Contatto Personale: mvacca@capri.itProfilo Professionale: https://www.gazzettadellemilia.it/economia/itemlist/user/981-la-bussola-soluzioni-d-impresa.html

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