Di Lamberto Colla Parma, 18 gennaio 2026. – Il Consiglio dei Ministri con il comunicato stampa n. 155, ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica l’adozione del decreto che fissa domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 come date per il referendum popolare confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. La consultazione riguarda la legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025.
Sono molti mesi che si discute sul “referendum” che, con una semplificazione, viene indicato per la “separazione delle carriere” dei magistrati.
Una anticipazione del più ampio e complesso problema che riguarda la riforma della “giustizia” che, nonostante il dualismo politico che contrappone “sinistra” alla “destra”, quasi sempre per partito preso, trova però contrasti anche nelle tre diverse categorie che solcano i tribunali: i Giudici, I Pubblici Ministeri e gli Avvocati.
Ecco quindi che, per offrire una chiarezza, comprensibile a tutti e soprattutto non connessa a una o all’altra parte politica, proponiamo il confronto tra qualificati professionisti scelti tra accademici, magistrati e avvocati.
Iniziamo con le posizioni del Prof. Daniele Trabucco, costituzionalista in difesa delle ragioni del NO e il Presidente della Camera Penale di Perugia “F. Dean”di Perugia Avv. Luca Gentili che si è offerto per esporre le ragioni a favore del SI.
Ci permettiamo di ricordare che essendo un “Referendum Confermativo”, perciò non “Abrogativo”, vuol dire che al SI corrisponde l’approvazione per la “separazione delle carriere” mentre al NO corrisponde all’esprimersi per l’opposizione alla separazione e lasciare come stanno attualmente le cose.
Le ragioni del SI’

Di Luca Gentili (*)Perugia, 18 gennaio 2026.-
L’ultima del Comitato per il NO, in ordine di tempo, dopo una serie di scivoloni mediatici, Gratteri che cita le parole di Falcone contro la separazione delle carriere che, però, costui non ha mai pronunciato o l’affissione, in ogni dove, di costosi manifesti pubblicitari che invitano a votare NO perché se vincesse il SI’ i Giudici (si badi bene, c’è scritto Giudici non Pubblici Ministeri o, al limite, Magistrati) andrebbero a dipendere dalla politica; insomma, l’ultima, dopo questi scivoloni, è quella di tentare di rinviare la votazione del Referendum: c’è la Magistratura Associata dietro il ricorso ai loro colleghi del TAR, non direttamente coinvolti dalla riforma, per tentare di rinviare la data del voto dimenticando, però, che il Referendum non è paragonabile ad un’udienza che per rinviarla basta affiggere, anche all’ultimo momento, un cartello sulla porta dell’Aula.
E poi ci si lamenta che i tempi della Giustizia sono lunghi, troppo lunghi come se per la separazione delle carriere non fossimo già in ritardo di 36 anni dall’entrata in vigore del codice accusatorio (era il 1989 quando il Ministro Giuliano Vassalli, socialista e partigiano, riformò il codice di procedura penale trasformando il processo penale fascista da inquisitorio in accusatorio) e 26 anni dalla modifica dell’art.111 Cost.: era infatti il 23 novembre 1999 quando con Legge Costituzionale n.2 venne modificato l’art.111 inserendo cinque nuovi commi che hanno delineato le garanzie del c.d. giusto processo, primo fra tutti quella di avere “il giudice terzo ed imparziale”.
La separazione delle carriere altro non è che il completamento di questo percorso: solo in caso di vittoria del SI’ avremo finalmente il giudice “terzo”, il Giudice che non sarà più un parente stretto del Pubblico Ministero, ponendo fine al rapporto di colleganza tra chi nel processo esercita l’accusa e chi, nello stesso, assume la decisione.
E chiaramente la separazione delle carriere non può non implicare anche la distinzione dell’Organo di autogoverno dei giudici da quello dei pubblici ministeri, il Consiglio Superiore della Magistratura Giudicante dal Consiglio Superiore della Magistratura Requirente, che decideranno, ciascuno per i propri, sulle nomine, sui trasferimenti, sulle valutazioni professionali, l’uno dei giudici, l’altro dei pubblici ministeri mentre non decideranno più, contrariamente a ciò che avviene oggi, sui procedimenti disciplinari che verranno affidati ad un’Alta Corte.
Tutto molto lineare e logico al punto che per contrastare la riforma si deve ricorrere alle bugie: se vincerà il SI, il Pubblico Ministero verrà sottoposto al potere esecutivo, al Governo.
Ma è una menzogna bella e buona e non ci dovrà essere spazio per chi mente sapendo di mentire.
Si provi a rispondere: l’art.104 Cost. prima della riforma recitava “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
L’art.104 Cost, dopo la riforma, recita: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”: orbene, com’è possibile sottoporre i magistrati al controllo del governo senza violare la Costituzione visto che la magistratura tutta continuerà a costituire un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, ancorché, finalmente, separata tra giudicanti e requirenti.
L’affermazione del contrario è una bugia che si vede da lontano saltellare sulle sue gambette corte.
Ma se la riforma consistesse solo in questo l’ANM non avrebbe speso un mare di soldi, si vocifera un milione di euro per finanziare la campagna referendaria del NO – quanto sono lontani i tempi in cui si diceva che i magistrati non fanno politica –; ed infatti, la riforma, oltre alla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente e la ineludibile distinzione dei rispettivi organi di autogoverno prevede anche dell’altro ed in particolare – e qui iniziano i mal di pancia – l’introduzione del sorteggio come metodo di individuazione dei componenti dei due CSM e l’istituzione di un’Alta Corte alla quale verrà attribuita la giurisdizione disciplinare sui magistrati.
La Magistratura Associata o, per meglio dire, le correnti che dominano la stessa, il sorteggio proprio non lo vogliono perché sanno che significherebbe la loro fine, la fine di uno scandalo.
E così, chi sostiene il NO, vuole che nulla cambi, a costo che si continui a minare, come se non ci fosse stato, appunto, lo “scandalo Palamara”, la credibilità della magistratura, continuando a confondere l’autonomia con l’autocrazia, l’indipendenza con l’appartenenza.
Ma siccome i numeri non tornano dal momento che i magistrati asserviti al potere delle correnti sono troppo pochi rispetto al numero dei cittadini chiamati a votare il Referendum, si è iniziato a percorrere una strada nuova: distogliere l’attenzione dal contenuto della riforma, spostando l’attenzione su chi l’ha attuata, puntando il dito contro l’attuale governo di centro destra.
E allora per recuperare sui numeri che non tornavano è bastato dire: “Se voti SI’, sei con loro, se non sei con loro, devi votare NO” e così il Referendum, da strumento di democrazia diretta viene trasformato in un test di fedeltà ideologica.
Una truffa delle etichette in sostanza.
Ma gli italiani sono scaltri e non gli piacciono le trappole. Quale, dunque, la prossima mossa? Trattare la resa; già si intravedono i primi segnali.

(*) Avv. Luca Gentili
Presidente della Camera Penale di Perugia “F. Dean”
Unione delle Camere Penali Italiane
Comitato per il SI’

Le ragioni del NO: una riforma che indebolisce le garanzie e rende più “governabile” la Giustizia.

Di Daniele Trabucco (*) Belluno, 18 gennaio 2026 – Il 22 e 23 marzo 2026 si vota al referendum confermativo sulla legge costituzionale intitolata “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
Il testo ripete che la magistratura resta un “ordine autonomo e indipendente”, poi la struttura in due carriere (giudicante e requirente), sdoppia il Consiglio superiore in due Consigli distinti e sposta la disciplina su una nuova Alta Corte; per comporre questi organi introduce un forte ricorso al sorteggio, anche per i membri laici estratti da elenchi formati dal Parlamento. Il primo motivo per votare No è di metodo, ed è già sostanza: questa riforma porta in Costituzione ciò che, in larga parte, era già governabile con scelte ordinarie e con un serio intervento sull’organizzazione.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 37 del 2000, è chiarissima: la Costituzione “non contiene alcun principio” che imponga o precluda carriere separate; il problema non è la parola “separazione”, è l’assetto di garanzie e contrappesi con cui la realizzi. Inserire in Costituzione un disegno così rigido significa blindare un modello e rendere più difficile correggerlo se produce effetti distorsivi. Il secondo motivo è più grave: la riforma proclama l’unità dell’ordine, poi spezza il suo perno reale, cioè l’autogoverno unitario.
Oggi l’esistenza di un solo CSM non è un dettaglio: è un centro di gravità che tiene insieme le garanzie, impedisce che un segmento dell’ordine giudiziario diventi un bersaglio isolato, riduce il rischio che la dialettica politica trovi un “punto d’ingresso” più facile. Con due Consigli separati, invece, si creano due filiere distinte per incarichi, valutazioni, trasferimenti, organizzazione degli uffici. Questo non “purifica” la giustizia: la frammenta, moltiplica i punti di pressione, rende più semplice condizionare il sistema per pezzi, senza bisogno di attacchi frontali. È qui che si capisce la questione del pubblico ministero, in modo più tecnico.
È vero: l’articolo 112 sull’obbligatorietà dell’azione penale non viene riscritto. Non serve riscriverlo per cambiare l’equilibrio. L’autonomia del PM vive soprattutto nelle condizioni istituzionali che lo mettono in grado di esercitare quell’obbligo senza timori: governo delle carriere, valutazioni di professionalità, assegnazioni agli uffici, conferimento e revoca di funzioni, procedimenti disciplinari.
Separando il CSM, il PM smette di condividere il presidio comune dell’ordine e viene governato da un organo “solo suo”, più esposto allo scontro politico-mediatico perché è proprio l’azione requirente che più spesso incrocia interessi pubblici sensibili e potere. La pressione, nella realtà, raramente assume la forma dell’ordine esplicito; più spesso passa dalla delegittimazione e dalla minaccia indiretta di conseguenze sulla carriera o sul profilo disciplinare. Un PM istituzionalmente isolato è più influenzabile perché diventa più facile trasformare ogni inchiesta sgradita in un caso politico e far pesare quel clima sulle leve che contano davvero. Il terzo motivo riguarda la disciplina: istituire una nuova Corte disciplinare, sottraendo la materia al circuito dell’autogoverno tradizionale, sposta il baricentro su un organo che nasce già dentro un assetto più esposto a logiche esterne.
La disciplina è necessaria, certo.
Il punto è che, quando diventa un “orizzonte” costante e percepito come politicamente attivabile, produce un effetto di raffreddamento: meno coraggio istituzionale, più prudenza difensiva, più convenienza a non “disturbare”. In un sistema sano il giudice e il PM devono temere solo l’errore, non il rumore. Il quarto motivo è il sorteggio, che qui non è una scelta neutra: è un errore di fondo. Il sorteggio viene venduto come antidoto al correntismo, in realtà rischia di essere il suo travestimento. Il correntismo non nasce solo dalle elezioni; nasce dalle reti di influenza, dai pacchetti di consenso, dalle carriere, dalle appartenenze. Estrarre a sorte non cancella queste dinamiche, spesso le rende meno visibili e quindi meno controllabili. Peggio ancora, il sorteggio abbassa la qualità della selezione: in organi che decidono su carriere e disciplina serve un criterio riconoscibile di competenza e di responsabilità, non la logica del “può capitare”.
Quando una scelta produce danni, la casualità diventa una scusa perfetta e la responsabilità evapora. C’è poi un punto che merita una critica ancora più secca: i componenti laici vengono sorteggiati da un elenco compilato dal Parlamento.
Quindi la politica non esce dal sistema: entra prima, selezionando il bacino, poi scompare dietro il paravento del caso. Risultato: meno trasparenza, meno controllo pubblico sul merito, più possibilità di influenza indiretta senza doverla rivendicare apertamente. È un modello che non riduce la politicizzazione, la rende più opaca.
Per tutte queste ragioni, il No è una scelta di tutela: tutela dell’indipendenza sostanziale, non solo proclamata; tutela di un equilibrio che impedisca di rendere la giustizia più “governabile” attraverso leve indirette; tutela del PM, che non viene formalmente trasformato, viene reso più esposto proprio perché separato dal CSM unico; tutela contro un sorteggio che promette moralizzazione e rischia di produrre irresponsabilità, opacità e nuove forme di condizionamento.
La riforma dice “ordine unitario”, poi costruisce un sistema che lo indebolisce nel punto in cui l’unità serve davvero: nelle garanzie.

(*) Autore
Daniele Trabucco
Professore strutturato in Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Comparato presso la SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico.
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