Dopo venticinque anni di negoziato, l’intesa è stata politicamente sbloccata e avviata alla firma e alla successiva ratifica, con un passaggio ancora essenziale in Parlamento europeo.
In questa cornice, la promessa di “standard elevati” e di “clausole di salvaguardia” non basta a neutralizzare il punto strutturale: quando l’integrazione dei mercati avviene tra sistemi produttivi diseguali per scala, costo del lavoro, densità regolatoria, controlli effettivi e potere contrattuale nelle filiere, la reciprocità resta spesso un lemma giuridico privo di adeguata equivalenza sostanziale.
È precisamente qui che si colloca il possibile danno per l’agricoltura italiana, e – in forma ancor più acuta – per le economie agrarie di montagna e di margine, come quelle bellunesi. Sul piano economico-istituzionale, l’accordo intensifica la competizione sui segmenti a maggiore sensibilità di prezzo, proprio là dove l’Italia non può e non deve inseguire la logica del “costo minimo”, perché la sua agricoltura – per vocazione e per diritto – è presidio di qualità, salute, paesaggio, presidio umano del territorio. La Commissione insiste sul fatto che l’accesso al mercato UE per taluni prodotti “sensibili” sarà contenuto da contingenti: ad esempio, 99.000 tonnellate di carne bovina con dazio ridotto, 180.000 tonnellate di pollame a dazio zero, quote per zucchero, etanolo, miele, riso. Tuttavia, l’impatto non si misura soltanto in percentuali sul totale europeo: si misura nel modo in cui quei volumi si innestano su mercati già fragili, comprimono i prezzi alla produzione, alterano le aspettative degli operatori e spingono verso l’abbandono le aziende che operano su costi incomprimibili (energia, trasporti, mangimi, veterinaria, adempimenti), tipici dei contesti alpini e pedemontani.
In altre parole, “poco” a livello macro può essere “troppo” a livello micro: la concorrenza opera ai margini, e sono i margini – non le medie – a determinare la sopravvivenza delle aziende. Il punto giuridicamente più delicato, ad avviso di chi scrive, è che l’idea di “standard elevati” viene spesso ridotta a un requisito di conformità del prodotto al momento dell’immissione sul mercato (regole sanitarie e fitosanitarie), mentre la concorrenza reale si gioca anche – e talvolta soprattutto – sugli standard di processo: uso di fitofarmaci, condizioni di allevamento, tracciabilità profonda, controlli lungo la filiera, costi di compliance ambientale e sociale.
È qui che la cosiddetta reciprocità rischia di essere una reciprocità “ottica”: visibile nel testo, intermittente nell’enforcement. Non è un caso che molte analisi critiche sottolineino l’insufficienza di meccanismi sanzionatori effettivi sulle clausole di sostenibilità e diritti sociali, con capitoli “Trade and Sustainable Development” che tendono a produrre, nella migliore delle ipotesi, pressione politica e pareri non vincolanti più che rimedi coercibili.
Se la sostenibilità resta prevalentemente affidata alla moral suasion, l’onere della “virtù” ricade sul produttore europeo – e dunque italiano – come costo fisso; mentre l’eventuale deficit di sostenibilità esterna si trasforma in vantaggio competitivo di prezzo. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, raramente tematizzato con sufficiente franchezza: la salvaguardia, per quanto prevista, è strumento politico prima che tecnico. La sua attivazione richiede soglie, prova del danno o della minaccia di danno e decisioni che attraversano equilibri interstatali, pressioni industriali, contropartite diplomatiche. Il fatto stesso che l’Italia abbia chiesto di irrigidire il “grilletto” della clausola (riducendo la soglia di attivazione dal livello discusso all’ipotesi del 5%) mostra che la tutela è percepita come insufficiente nella sua architettura originaria e che la protezione non è automatica ma negoziata, dunque esposta alla contingenza. In termini di teoria del diritto, il presidio non è “rule-based” in senso pieno, ma “decision-based”: e ciò, nel mercato, equivale a incertezza, cioè a rischio. L’agricoltura italiana soffre poi di un’ulteriore asimmetria: la sua eccellenza non coincide sempre con la sua capacità di catturare valore. Anche quando l’accordo rafforza la tutela di un certo numero di indicazioni geografiche europee (la Commissione parla di centinaia di prodotti protetti), resta il fatto che una parte decisiva del reddito agricolo si determina su mercati anonimi e su filiere dove la grande distribuzione e l’industria di trasformazione esercitano potere di acquisto.
In tali condizioni, l’import “legale” a basso prezzo – anche se confinato in quote – diventa un parametro negoziale che schiaccia i listini all’origine.
È una dinamica ben nota: non occorre sostituire integralmente il prodotto nazionale; basta rendere credibile l’alternativa esterna perché il prezzo interno si riallinei verso il basso. È qui che l’angolo visuale bellunese diventa paradigmatico. L’agricoltura di montagna non è soltanto “produzione”; è manutenzione del suolo, cura del bosco e dei pascoli, continuità demografica, prevenzione del dissesto, identità culturale e alimentare.
Quando il prezzo agricolo scende sotto una soglia minima, l’azienda di pianura può talvolta compensare con volumi, intensificazione, logistica; l’azienda di montagna, no. Per la montagna, la “competizione sul prezzo” non è un incentivo all’efficienza: è un dispositivo selettivo che accelera lo spopolamento e la perdita di presidio territoriale. In questo senso, il danno non è soltanto economico: è costituzionale in senso materiale, perché intacca quel complesso di beni collettivi (paesaggio, ambiente, coesione sociale, sicurezza idrogeologica) che l’ordinamento – nazionale ed europeo – dichiara di voler integrare nelle proprie politiche. Resta, infine, una contraddizione di politica normativa che aggrava l’impressione di “standard elevati” proclamati e poi differiti. Si pensi alla regolazione europea sulla deforestazione: mentre nel discorso pubblico l’Europa presenta le importazioni come vincolate a catene “deforestation-free”, la stessa disciplina ha conosciuto rinvii e riprogrammazioni temporali, con slittamenti che indeboliscono la funzione di immediato argine reputazionale e giuridico.
Se i presidi ambientali vengono posticipati, il mercato registra un messaggio semplice: l’urgenza è negoziabile; e ciò alimenta la sfiducia degli agricoltori europei, già gravati da obblighi stringenti e controlli ravvicinati. In conclusione, l’accordo UE-Mercosur può arrecare danno all’agricoltura italiana non perché manchi, in astratto, un vocabolario di reciprocità, standard e salvaguardie, ma perché quel vocabolario opera dentro un impianto che privilegia l’espansione degli scambi rispetto alla simmetria sostanziale delle condizioni di concorrenza.
La giustizia commutativa del “do ut des” commerciale non coincide con la giustizia distributiva necessaria quando si toccano beni non replicabili: suolo, paesaggio, comunità rurali, sicurezza territoriale.
E là dove l’agricoltura è anche custodia del creato e forma di vita civile – come nelle valli e nei pascoli bellunesi – la liberalizzazione che comprime il reddito agricolo non è soltanto una scelta di politica economica: è una scelta di filosofia pubblica, che decide se il territorio debba restare abitato e curato, oppure ridursi a residuale periferia del mercato globale.
(immagine di copertina creata con AI)
(*) Autore
Daniele Trabucco
Professore strutturato in Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Comparato presso la SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico.
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