Il Decreto ha esteso la concessione sino a tutto il 2021 nella stessa misura del 50% dell’intera spesa sostenuta per investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche e digitali. Si tratta della finestra straordinaria, prevista dal Sostegni bis (art. 67, commi 10, 12 e 13, D. 73/2021, convertito nella legge 106/2021).
Gli investimenti devono essere effettuati esclusivamente in stampa cartacea o digitale, per testate registrate presso il competente Tribunale o il ROC, con un direttore responsabile. Limitatamente al 2021-2022 sono ammessi anche avverso emittenti radio-televisive nazionali non partecipate dallo Stato.
La domanda va inoltrata al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite l’apposita funzionalità dell’area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Occorre evidenziare che – come già avvenuto per il 2020 – sono ammesse al beneficio imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali ed è stato eliminato il requisito della spesa incrementale, un ampliamento che ha reso insufficiente l’importo stanziato nel fondo con la conseguenza che, nel 2020, molte aziende hanno ricevuto un bonus ammontante ad un importo variabile tra il 10 ed il 20% della spesa effettivamente sostenuta in luogo del 50% previsto inizialmente.